E' tuttavia consentito:

  • a)iscrivere ipoteca a garanzia di mutui concessi, da istituti di credito di diritto pubblico, per eseguire sull'area nuove costruzioni o ampliare o migliorare quelle esistenti;
  • b)conferire il bene immobile a cooperative edilizie, delle quali il conferente sia socio, al fine di realizzare edifici sociali senza lucro maggiore della assegnazione gratuita al cedente di un solo appartamento per abitazione non avente caratteristiche di lusso.

Testo vigente dal 18 maggio 1976

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1976-04-29;254~art5 · fonte del testo

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