Art. 30 — Regime previdenziale agevolato per favorire il reimbarco in caso di arresto definitivo dell'imbarcazione

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali dei lavoratori del settore della pesca marittima, ferma restando l'applicazione del regime previdenziale agevolato previsto per il settore della pesca, alle imprese che imbarcano sulle unita' da pesca da loro armate soggetti che hanno lavorato in mare a bordo di imbarcazioni per le quali sono state adottate le misure di arresto definitivo mediante demolizione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, e' riconosciuto, nel limite massimo di 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per ognuno dei suddetti marittimi uno sgravio contributivo pari al 50 per cento degli oneri previdenziali e assistenziali dovuti per ventiquattro mesi in virtu' del pertinente regime assicurativo. Il beneficio di cui al presente comma e' concesso se lo sbarco dipende dall'arresto definitivo mediante demolizione dell'imbarcazione da pesca su cui il pescatore ha svolto il proprio lavoro per almeno novanta giorni, anche non consecutivi, nel corso dei ventiquattro mesi precedenti la data di accoglimento della domanda di sostegno, e a condizione che il nuovo imbarco avvenga entro tre mesi dalla cancellazione dell'unita' da pesca demolita dai pertinenti registri tenuti dall'autorita' marittima e che, nel medesimo periodo, l'imbarco non sostituisca personale sbarcato non volontariamente o al di fuori dei casi di risoluzione di diritto di cui all'articolo 343 del codice della navigazione. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,54 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante la riduzione, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, di 2,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, e nel rispetto delle regole sulla cumulabilita' previste dalla pertinente normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Testo vigente dal 9 maggio 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-05-07;70~art30 · fonte del testo

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