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Miscellanea
Uso delle armi da parte dei militari e degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria in servizio alla frontiera e in zona di vigilanza
Legge 4 marzo 1958, n. 100
- Aggiornato al
- 7 marzo 1958
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1E' vietato fare uso delle armi contro le persone da parte dei militari e degli ufficiali…
- Art. 2E' vietato far uso delle armi, anche nelle ipotesi previste nelle lettere a), b) e c)…
- Art. 3L'uso delle armi non e' vietato contro gli autoveicoli e gli altri mezzi di trasporto…
- Art. 4Nel caso di militari che operino non isolati in servizio, l'ordine di far fuoco deve…
- Art. 5L'uso delle armi, nei casi in cui non e' vietato a norma degli articoli precedenti, deve…
- Art. 6L'uso delle armi non e' vietato quando il contrabbando sia compiuto con imbarcazioni…
- Art. 7Sono abrogate le norme di cui al regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, ed al regio…
