Art. 23-bis — Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993
Al comma 7 dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: "dieci giorni", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni lavorativi".
Testo vigente dal 19 dicembre 2012
