Art. 37-ter — Modifica all'articolo 10-quinquies del decreto-legge n. 21 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 2022
1. All'articolo 10-quinquies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Sono fatte salve le procedure di cui all'articolo 31, commi 46, 47, 48, 49-bis e 49-ter, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relative alle istanze gia' depositate dai soggetti interessati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"
Testo vigente dal 30 giugno 2022
