Art. 13-octies — Proroga dell'accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini
All'articolo 12 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2, le parole: "nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi";
- b)al comma 2-bis, le parole: "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2021".
Testo vigente dal 25 dicembre 2020
