L'ultimo comma dell'articolo 2-bis della legge 4 novembre 1963, n. 1457, nella stessa inserito con l'articolo 2 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e' sostituito dal seguente: "La ricostruzione degli edifici e delle opere previste dalla lettera c) del precedente articolo 2 puo' essere affidata alle comunita' montane competenti per territorio, se costituite e dotate dei poteri ad esse attribuiti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, o ai comuni o consorzi di comuni, che risultino tecnicamente attrezzati e idonei".

Testo vigente dal 29 dicembre 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-12-19;837~art4 · fonte del testo

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