Ai lavoratori, dipendenti da datori di lavoro operanti nel porto di Genova, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o con orario ridotto, per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, e, comunque, tra il 16 luglio 2001 ed il 22 luglio 2001, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale. L'ammontare della predetta indennita' e' determinato nella misura del cento per cento del trattamento retributivo perso. Tale indennita' e', inoltre, comprensiva della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, se spettanti. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta dall'I.N.P.S. per un numero massimo di 1.320 unita', su richiesta dei datori di lavoro, da presentare entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge. In favore di un numero massimo di 3.480 unita' lavorative dipendenti da aziende, rientranti nel campo di applicazione dell'istituto della cassa integrazione guadagni, operanti nel porto di Genova, sospesi dal lavoro o soggetti ad orario ridotto di lavoro per effetto dello svolgimento del Vertice di Genova del G8, nel periodo dal 16 luglio 2001 al 22 luglio 2001, il trattamento di cui all'articolo 2 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e' dovuto nella misura del cento per cento, alla quale sara' commisurata la relativa contribuzione figurativa. 4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto dei commi 1, 2 e 3, valutati in lire 2.840 milioni, sono a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
Testo vigente dal 4 luglio 2001
