[1](( (Modalita' semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR).))

[2](( L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

  • a)agli interventi qualificabili come interventi di lieve entita' sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;
  • b)agli interventi realizzati in aree gia' occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondita' gia' impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonche' agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entita' sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalita' semplificate:
  • a)il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;
  • b)il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, puo', con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:
  • a)per "interventi di lieve entita'" si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita' non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondita' massima di 60 centimetri;
  • b)per "interventi di media entita'" si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondita' non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unita' e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' sempre prevista la facolta' di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle gia' utilizzate da manufatti esistenti, non e' richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilita' alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 e' attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che e' trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Testo vigente dal 1 maggio 2024

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urn:nir:stato:decreto.legge:2024-03-02;19~art12bis · fonte del testo

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