Fino al 30 giugno 1950 e' data facolta' alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento, a norma dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, o, successive modificazioni, al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, gia' previsti sotto la denominazione di premi di operosita' e rendimento dell'art. 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 132, e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici. L'esercizio, di tale facolta' e' subordinato al preventivo assenso del Ministro per il tesoro, che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale. Il Ministro per il tesoro puo' - ove se ne appalesi la necessita' - revocare il suo assenso.

Testo vigente dal 15 settembre 1949

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-08-21;625~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari