Gli atti ed i contratti posti in essere dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, godono dello stesso trattamento tributario previsto per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Lo stesso trattamento tributario e' applicabile, agli effetti delle imposte dirette, limitatamente ai redditi propri dell'Ente.

Testo vigente dal 11 marzo 1961

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-02-07;75~artunico · fonte del testo

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