[1]Le indennita', per ogni giornata di sedute, al personale delegato a partecipare a commissioni o conferenze internazionali che si riuniscano nel territorio nazionale ed a quello addetto alle delegazioni o conferenze stesse, di cui all'art. 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 554, sono elevate alle seguenti misure:

[2]al capo della delegazione................... L. 800 ai delegati, delegati aggiunti o supplenti ed agli esperti anche se estranei all'Amministrazione...................... L. 720 al personale addetto ai lavori di concetto.......... L. 600 al personale d'ordine..................... L. 400 al personale di servizio................... L. 300

[3]All'onere derivante dall'applicazione della presente legge viene fatto fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Testo vigente dal 14 gennaio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-11;3057~artunico · fonte del testo

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