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Miscellanea
Trattamento economico degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari dal 1 luglio 1955
Legge 27 febbraio 1958, n. 162
- Aggiornato al
- 20 marzo 1958
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1Per il periodo dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956 gli importi previsti dagli articoli…
- Art. 2A decorrere dal 1 luglio 1955, agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali…
- Art. 3A decorrere dal 1 luglio 1956 il primo e il secondo comma dell'art. 130, il primo comma…
- Art. 4Qualora dall'applicazione delle disposizioni della presente legge risulti un trattamento…
- Art. 5All'onere derivante nell'esercizio 1957-58 dall'attuazione della presente legge, valutato…
- Art. 6In Governo della Repubblica e' delegato a raccogliere in testo unico, entro il termine di…
- Art. 7La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
