Indice per libri, titoli e capi
Miscellanea
Trattamento economico degli ufficiali della Guardia di finanza che cessano dal servizio permanente
Legge 9 aprile 1955, n. 278
- Aggiornato al
- 23 aprile 1955
- Articoli
- 9
- Versioni storiche
- 9
- Art. 1All'ufficiale della Guardia di finanza in servizio permanente, che cessi o abbia cessato…
- Art. 2L'assegno integratore di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della legge 16 giugno 1935, n…
- Art. 3Agli ufficiali in ausiliaria della Guardia di finanza compete, in aggiunta al trattamento…
- Art. 4L'indennita' speciale di cui all'art. 1 del decreto legislativo 7 novembre 1947, n. 1457…
- Art. 5All'ufficiale che si trovi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 44 della…
- Art. 6L'ufficiale in ausiliaria non puo' assumere impieghi ne' rivestire cariche di…
- Art. 7Allo scadere del periodo indicato nel primo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del…
- Art. 8Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 della presente legge hanno effetto dal 1…
- Art. 9All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 26 milioni…
