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Lavoro
Trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione
Legge 6 febbraio 1951, n. 127
- Aggiornato al
- 14 marzo 1951
- Articoli
- 13
- Versioni storiche
- 13
- Art. 1Al trattamento spettante in caso di risoluzione del rapporto di impiego del personale a…
- Art. 2L'iscrizione al Fondo di previdenza, salvo quanto e' previsto dall'ultimo comma del…
- Art. 3L'iscrizione al Fondo di previdenza ha inizio dal periodo di prova. I contributi dovuti…
- Art. 4La gestione del Fondo di previdenza provvede ad intestare ad ogni iscritto due conti…
- Art. 5Le somme accreditate sui conti individuali sono vincolate e indisponibili e non sono…
- Art. 6Fino a quando le assicurazioni di cui ai commi secondo e quinto del precedente art. 4 non…
- Art. 7Il Fondo di previdenza puo' essere investito nei modi seguenti: 1) in depositi bancari…
- Art. 8Gli interessi delle somme affluite al Fondo ed investite nei modi previsti dal precedente…
- Art. 9Il Fondo ha la sua sede legale presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale…
- Art. 10Nei casi di risoluzione del rapporto di impiego previsti dall'art. 13 del decreto…
- Art. 11L'Amministrazione dello Stato provvede al versamento dei contributi a suo carico, di cui…
- Art. 12Al personale di cui al precedente art. 1, che abbia rassegnato le dimissioni dall'impiego…
- Art. 13La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
