Agli effetti della presente legge sono considerati mutilati ed invalidi del lavoro tutti coloro che per causa di lavoro abbiano subito una riduzione della capacita' lavorativa e non siano riconosciuti mutilati o invalidi per servizio ai sensi dell'art. 3 della legge 15 luglio 1950, n. 539. Ai fini dell'accertamento della provenienza della invalidita' degli assistibili si applicano le norme stabilite dalle leggi relative all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Testo vigente dal 17 aprile 1958

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1958-03-21;335~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari