A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di ruolo delle ferrovie Santhia-Biella, Monza-Molteno-Oggiono, Siena-Buonconvento-Monteantico e Poggibonsi-Colle Vai d'Elsa, gia' esercitate dall'industria privata e successivamente trasferite allo Stato, e' ammesso a far parte del personale di ruolo delle Ferrovie dello Stato. Sono esclusi dal passaggio i dipendenti gia' destituiti, revocati o comunque licenziati dalle Ferrovie dello Stato per motivi disciplinari che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in servizio presso le ferrovie di cui al precedente comma, nonche' gli agenti che, alla data stessa, abbiano estinto il rapporto di impiego con le predette societa' ex concessionarie.

Testo vigente dal 22 maggio 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-04-30;286~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari