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Costituzionale
Trasferimento di beni immobili dello Stato e della ex GIL alla regione Valle d'Aosta
Legge 14 agosto 1971, n. 907
- Aggiornato al
- 15 novembre 1971
- Articoli
- 7
- Versioni storiche
- 7
- Art. 1I sottoelencati beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato, situati nel…
- Art. 2I beni immobili di cui al precedente articolo saranno trasferiti alla regione Valle…
- Art. 3Su istanza del Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta, documentata con il…
- Art. 4Il Commissariato nazionale per la gioventu' italiana e' autorizzato a cedere in…
- Art. 5La cessione in proprieta' alla Regione dei beni immobili di cui al precedente articolo 4…
- Art. 6Le operazioni e gli atti relativi alla cessione dei beni immobili di cui all'articolo 4 e…
- Art. 7La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione…
