Il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 settembre 1947, n. 1006, ratificato con modificazioni con la legge 9 aprile 1953, n. 296, in servizio presso gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici periferici dell'A.A.I. alla data del 31 dicembre 1961, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio lodevole e ininterrotto di anni 6, e' collocato, a domanda, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione, nei ruoli aggiunti dell'Amministrazione medesima provenienti dai ruoli transitori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, n. 834. Il periodo di servizio indicato nel precedente comma e' ridotto a due anni per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e le categorie equiparate, e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi. Il collocamento ha luogo nella carriera corrispondente al titolo di studio posseduto e alle funzioni effettivamente esercitate. Esso e' disposto nell'ordine risultante dalla data di assunzione e con effetto dalla data nella quale sia maturata la prescritta anzianita' di servizio. Per il collocamento nei ruoli aggiunti della carriera esecutiva si prescinde dal possesso del titolo di studio. La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti deve essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianita' di servizio, o, qualora l'anzianita' stessa sia gia' compiuta alla data di entrata in vigore della presente legge, non oltre due mesi da tale data.

Testo vigente dal 11 settembre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-08-12;1340~art4 · fonte del testo

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