Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravita' della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

  • 1)l'ammonizione;
  • 2)la censura;
  • 3)la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
  • 4)la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
  • 5)l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
  • 6)l'esclusione definitiva dall'insegnamento. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del competente Consiglio di disciplina.

Testo vigente dal 19 maggio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art535 · fonte del testo

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