L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi successivi. Scuole elementari statali e scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate gia' gestite dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere istituite con le modalita' di cui agli articoli 55 e 56. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico distrettuale. I consigli scolastici provinciali, in accordo, con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore degli alunni sordomuti. Allo stesso fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi sordomuti anche attraverso l'istituzione di servizi sociali aperti al di fuori delle scuole di cui al comma 2. Fino all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle dipendenze del Ministero medesimo. Dei consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede l'istituzione. Gli immobili di proprieta' dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonche' gli arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprieta' ai comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche o a servizi sociali.

Testo vigente dal 19 maggio 1994

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art323 · fonte del testo

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