Art. 157 — Divieto commercio libri di testo
E' fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
Testo vigente dal 19 maggio 1994
