Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]giudiziale (articolo 25 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)
[2]1. Nel bimestre successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario o, se precedente, alla cessazione delle funzioni, l'agente della riscossione rende, per le entrate statali, il conto giudiziale ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, per le altre entrate, un conto della gestione compilato, anche con l'utilizzo di sistemi informatici, con le modalita' individuate con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
