Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]delle entrate (articolo 3 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237)
[2]1. La determinazione delle entrate e' effettuata dall'ufficio dell'ente creditore ovvero, limitatamente ai casi in cui disposizioni di legge prevedono l'autoliquidazione, dal soggetto interessato; con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati i modelli da utilizzare ai fini della riscossione e del versamento. 2. Nei casi in cui specifiche disposizioni di legge prevedono la possibilita' di definizione in via breve delle constatate violazioni, il relativo processo verbale contiene il modello da utilizzare per la riscossione.
Testo vigente dal 26 marzo 2025
