Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 243). Fonte: art. 243, comma 1, d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33, nel testo in vigore dal 31 dicembre 2025 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]applicativa e informatica per l'accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell'azione di recupero coattivo (articolo 75-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. In coerenza con le previsioni dell'articolo 18 della legge 9 agosto 2023, n. 111, al fine di assicurare la massima efficienza dell'attivita' di riscossione, semplificando e velocizzando la medesima attivita', nonche' impedendo il pericolo di condotte elusive da parte del debitore, l'agente della riscossione puavvalersi, prima di avviare l'azione di recupero coattivo, di modalita' telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici, per l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie al predetto fine, da chiunque detenute. 2. Le soluzioni tecniche di cooperazione applicativa e di utilizzo degli strumenti informatici per l'accesso alle informazioni di cui al comma 1 sono definite con uno o pidecreti del Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali, ai fini dell'adozione di idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformita' con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Testo vigente dal 26 marzo 2025

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art176 · fonte del testo

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