[1]Art. 40 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, morti o resi permanentemente inabili al servizio per causa dei terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915, sono considerati morti o feriti a cagione dell'esercizio delle proprie funzioni, agli effetti della pensione privilegiata.

[3]La differenza tra gli assegni privilegiati che vengono concessi in tali casi e quelli normali che sarebbero spettati agli iscritti o ai loro eredi viene corrisposta a carico del bilancio del Ministero delle finanze.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art72 · fonte del testo

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