[1]Art. 3 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

[2]Alle pensioni liquidale o da liquidarsi dalla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari, agli ufficiali giudiziari cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1930 od alle loro vedove e ai loro orfani vengono apportati con decorrenza dal 1° gennaio 1930 i seguenti aumenti:

  • a)pensioni dirette:

[3]15 per cento sulle prime 1000 lire;

[4]10 per cento sulle seconde 1000 lire;

[5]5 per cento sulle somme che eccedano le prime 2000 lire;

  • b)pensioni indirette:

[6]15 per cento sulle prime 500 lire;

[7]10 per cento sulle seconde 500 lire;

[8]5 per Cento sulle somme che eccedano le prime 1000 lire.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art70 · fonte del testo

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