[1]Art. 43 R. decreto 25 giugno 1926, n. 1149.

[2]Agli ufficiali giudiziari in servizio al 1° gennaio 1921, i quali non si siano avvalsi della facolta' di iscriversi alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari anteriormente alla data stessa, il servizio prestato prima di quello riconosciuto o riscattalo ai termini dei precedenti articoli 58 e 59 e' riconosciuto utile a decorrere dalla data di nomina ai soli effetti del raggiungimento del diritto alla indennita' o alla pensione.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art65 · fonte del testo

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