[1]Art. 4 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Le attivita' della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari sono ripartite:

[3]1° nella riserva matematica per le pensioni dirette e indirette, maturate e latenti, valutata ad ogni quinquennio mediante un censimento degli iscritti alla Cassa, in servizio e in pensione, e dei loro aventi causa;

[4]2° nella riserva di garanzia costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici nel limite massimo di un ventesimo della riserva matematica;

[5]3° in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli iscritti alla Cassa quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art6 · fonte del testo

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