[1]Art. 1 sub. 18 legge 8 gennaio 1931, n. 50.

[2]L'indennita' spettante alla vedova dell'ufficiale giudiziario, la quale si trovi nelle condizioni indicate nel precedente articolo 27 o in mancanza della vedova o, quando questa non ne abbia diritto, agli orfani che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 27 e 28 e' pari alla meta' di quella che sarebbe spettata all'ufficiale giudiziario al giorno della morte secondo il disposto dal precedente articolo 34, ma non potra' mai essere inferiore a L. 1000.

[3]L'indennita', quando la vedova non abbia la legale rappresentanza dei figli che si trovino nelle condizioni di cui ai sucitati articoli 27 e 28 o vi siano orfani di altro letto aventi anche essi i requisiti prescritti per il diritto a indennita', sara' devoluta per meta' alla vedova e per l'altra meta' agli orfani in parti uguali; se ve ne e' uno solo, per tre quarti alla vedova e per l'altro quarto all'orfano.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art37 · fonte del testo

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