[1]Art. 20, R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]La vedova dell'ufficiale giudiziario iscritto alla Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari che passi ad altre nozze perde il diritto alla pensione.

[3]Gli orfani e le orfane perdono il diritto alla pensione quando raggiungono la maggiore eta', salvo i casi previsti dal precedente art. 28, le orfane in qualunque caso, se contraggano matrimonio.

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art33 · fonte del testo

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