[1](art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ed art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307)
[2]Tanto gli uffici locali, quanto alle agenzie, ai recapiti ed alle ricevitorie possono essere affidati, in via accessoria, altri incarichi di interesse pubblico che a giudizio del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali, siano ritenuti compatibili col regolare svolgimento del lavoro.
Testo vigente dal 20 febbraio 1968
