[1](art. 77, primo, terzo e quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]I posti disponibili a qualsiasi titolo nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale degli uffici locali dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965, nonche' quelli in aumento per effetto della legge 2 marzo 1963, n. 307, sono conferiti a coloro che risultano nella graduatoria del concorso per titoli indetto ai sensi dell'art. 77 della legge 2 marzo 1963, n. 307, secondo l'ordine della graduatoria approvata con decreto del Ministro man mano che si renderanno disponibili i posti nel relativo quadro della carriera esecutiva del personale degli uffici locali, sempreche' gli interessati, a prescindere dal limite massimo di eta', siano in possesso degli altri requisiti, ivi compreso la licenza di scuola media inferiore. Non saranno, comunque, assunti in servizio coloro che entro il 31 dicembre 1965 non abbiano conseguito il titolo di studio di cui al precedente comma. Da tale obbligo sono esclusi i gerenti e gli ex supplenti con contratto a tempo indeterminato di ricevitorie anteriormente al 1 ottobre 1952, che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di coadiutore e che, a quest'ultima data avevano raggiunto complessivamente nelle dette qualifiche, almeno un anno di anzianita'.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art172 · fonte del testo

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