[1](art. 4 della legge 25 gennaio 1960, n. 4)

[2]Il contributo di riscatto, che non sia versato in unica soluzione, puo' essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sara' fissato dal consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare. Per i riscatti, di cui al primo comma del precedente art. 157, e' computato quanto l'interessato abbia gia' versato all'ex istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952. Per il personale, gia' cessato dal servizio, il trattamento di quiescenza decorrera' dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4 e dalla stessa data cessera' il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennita', il relativo importo deve essere restituito al fondo di cui all'art. 140 del presente decreto.

Testo vigente dal 20 febbraio 1968

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art159 · fonte del testo

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