Art. 257 — Debiti non ammessi alla liquidazione

[1]In allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo 256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare entro 60 giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256, comma 8, i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione, dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi ed ai relativi creditori.

[2]3 Se il consiglio non provvede nei termini di cui al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art257 · fonte del testo

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