Art. 133 — Modalità del controllo preventivo di legittimità

Il controllo di legittimita' comporta la verifica della conformita' dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente deliberante o puo' richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione dei rappresentanti. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione del conto stesso. Non puo' essere riesaminato il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art133 · fonte del testo

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