Art. 128 — Comitato regionale di controllo

Per l'esercizio del controllo di legittimita' e' istituito, con decreto del presidente della giunta regionale, il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province. Sono disciplinate con legge regionale l'elezione, a maggioranza qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui all'articolo 130, comma 1, lettera a) e comma 2 prima parte, la tempestiva sostituzione degli stessi in caso di morte, dimissioni, decadenza per reiterate assenze ingiustificate o incompatibilita' sopravvenuta, nonche' per la supplenza del presidente. La legge regionale puo', articolare il comitato in sezioni per territorio o per materia, salvaguardando con forme opportune l'unitarieta' di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione con gli uffici del comitato, cura la pubblicazione periodica delle principali decisioni del comitato regionale di controllo con le relative motivazioni di riferimento. Le pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo sono provvedimenti definitivi. I componenti dei comitati regionali di controllo sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti degli enti locali per i danni a questi arrecati con dolo o colpa grave nell'esercizio delle loro funzioni.

Testo vigente dal 28 settembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267~art128 · fonte del testo

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