[1](Art. 25, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 6, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).

[2]I professori hanno obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Universita' o Istituto cui appartengono. Possono tuttavia essere autorizzati dal rettore o direttore, udito il Consiglio di Facolta' o Scuola, a risiedere in localita' prossima, ove cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art86 · fonte del testo

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