[1](Articoli 59, 61 e 64 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 -Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Il R. Istituto orientale di Napoli, il R. Istituto superiore navale di Napoli, la R. Scuola normale superiore di Pisa e la R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma hanno personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare entro i limiti stabiliti dal presente T. U. Essi hanno grado di Istituti d'istruzione superiore e sono posti sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale. La vigilanza sulla R. Accademia fascista di educazione fisica e giovanile e' esercitata dal Ministro per l'educazione nazionale attraverso il Sottosegretario di Stato per l'educazione fisica e giovanile. Gli Istituti predetti hanno ciascuno uno statuto, che, salvo quanto e' disposto dagli articoli successivi, determina le norme per il governo amministrativo e didattico degli istituti stessi, i titoli di studio e le condizioni richieste per l'iscrizione degli studenti, le lauree e i diplomi che essi rilasciano in nome del Re, e lo stato giuridico, il trattamento economico e di quiescenza del personale a loro carico, nonche' ogni altra norma necessaria al loro funzionamento. Detti statuti sono approvati ed, occorrendo, modificati per decreto Reale, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale, su proposta delle competenti autorita' accademiche, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno. La spesa per il personale di qualsiasi categoria del Regio Istituto orientale di Napoli, del Regio Istituto superiore navale di Napoli, della Regia scuola normale superiore di Pisa e della Regia accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma e' a carico del bilancio degli Istituti stessi, che provvedono altresi' all'eventuale trattamento di quiescenza del personale medesimo. Per il detto personale gli Istituti devono uniformarsi, in quanto siano applicabili, alle leggi di previdenza e di assistenza sociale. Il trattamento economico del personale in servizio nei suddetti Istituti, salvo quanto concerne il personale aiuto o assistente, non puo' essere superiore a quello risultante dall'attuazione del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art233 · fonte del testo

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