[1](Art. 64, commi 3° e 5°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 102 - Art. 26, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812).

[2]Gli aiuti e gli assistenti, nominati in seguito a concorso, dopo cinque anni almeno di continuato e lodevole servizio, possono essere assunti indistintamente nei ruoli dei professori di tutti gli Istituti medi d'istruzione di primo e secondo grado dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale, sempreche' all'atto della cessazione dall'ufficio siano disponibili posti di ruolo negli Istituti stessi. L'assunzione ha luogo con grado di ordinario e per l'insegnamento di materie o gruppi di materie che a giudizio del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore, siano corrispondenti a quelle che formano oggetto delle cattedre, cui gli interessati erano addetti in qualita' di aiuti o assistenti. Coloro che sono stati assunti in virtu' del comma precedente possono chiedere il riconoscimento di non piu' di cinque anni di servizio quali aiuti o assistenti, ai fini del Conseguimento del diritto a pensione, e in tal caso sono soggetti al pagamento di un contributo nella misura e secondo le modalita' stabilite dall'articolo unico del R. decreto 12 agosto 1927, n. 1613. Ove invece le Universita' o gli Istituti superiori, donde provengono, abbiano per tali categorie di personale ordinamenti propri sulle pensioni, tutti gli anni di servizio quali aiuti o assistenti sono interamente computati agli effetti della pensione e gli oneri relativi vengono ripartiti tra Stato e Universita' o Istituti in conformita' di quanto dispone l'articolo 48 del T. U. delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art132 · fonte del testo

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