Se all'atto della presentazione della domanda di voltura l'Ufficio tecnico erariale ne rileva la incompletezza o la insufficienza o la imperfezione, concede a chi presenta la domanda un termine improrogabile di 30 giorni per il completamento, la integrazione e la regolarizzazione della domanda stessa. Ove alla scadenza del termine di cui al precedente comma non venga fornito quanto e' stato richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico dell'inadempiente le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Qualora, pero', alla domanda di voltura, ove ne ricorra il caso, non risulti allegato il tipo di frazionamento, la voltura viene eseguita contestando alle due parti le particelle che dovevano frazionarsi. Per ottenere successivamente l'introduzione in catasto del frazionamento deve essere prodotto il tipo di frazionamento, redatto in aderenza all'atto o alla denuncia di successione e secondo le norme del precedente articolo 57, con le firme delle parti autenticate. Se il tipo di frazionamento allegato alla domanda di voltura non reca la dichiarazione di regolarita' di cui al precedente articolo 57, il tecnico che lo ha firmato e' soggetto alla pena pecuniaria stabilita nell'articolo 60, salvo che l'inadempienza sia imputabile all'Ufficio tecnico erariale per non avere questo rilasciata la dichiarazione nel termine previsto dal secondo comma del precedente articolo. Ove dalla verifica sopralluogo emergano difformita', eccedenti le tolleranze catastali, fra le dividenti di possesso riportate sul tipo di frazionamento e quelle di fatto stabilmente definite sul terreno, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a regolarizzare, entro il termine di 30 giorni, il tipo gia' esibito e riconosciuto non rispondente allo stato di fatto. Se le parti non provvedono a quanto loro viene richiesto, il tipo viene dichiarato inidoneo ai fini della conservazione del catasto e l'Ufficio tecnico erariale eseguira' il rilevamento delle dividenti di possesso, ponendo a carico delle parti le spese occorse, il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero. Le particelle frazionate in base a tale rilevamento saranno affette da apposita annotazione di riserva intesa a far constare negli atti catastali che la voltura viene eseguita per i soli effetti della conservazione del catasto, senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. 12 13

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 1 ottobre 1969, n. 679

12

La L. 1 ottobre 1969, n. 679 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che le disposizioni di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle concernenti il tipo di frazionamento di particelle iscritte nel catasto terreni, regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano.

D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650

13

Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".

Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1572~art57bis · fonte del testo

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