[1]Assegnazione gratuita di aree

[2]Art. 67, legge numero 445/1908. Ad ogni proprietario delle case da abbandonare e ad ogni capo famiglia che risieda nella zona da spostare, i quali siano compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente, e' assegnata gratuitamente un'area di cento metri quadrati. Qualunque persona non residente nella zona da abbandonare, ma che appartenga al comune, puo' pur dichiarare, entro il termine di due mesi di cui all'articolo precedente, di essere disposta a trasferirsi nel nuovo centro, e in tal caso puo' chiedere, a prezzo di costo, una quantita' di terreno non superiore ai trecento metri quadrati.

Testo vigente dal 24 giugno 1968

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523~art305 · fonte del testo

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