Art. 275
[1]Acquisto di terreni per il rimboschimento e istituzione di un Parco nazionale
[2]Art. 22, legge numero 588/1962. La Regione finanzia l'acquisto, per la propria Azienda delle foreste demaniali, di terreni idonei ai fini della sistemazione idrogeologica e del rimboschimento. La Regione finanzia altresi' la istituzione di un Parco nazionale per la tutela della fauna, della flora, delle piante officinali, del paesaggio.
Testo vigente dal 24 giugno 1968
