È manifestamente inammissibile, in riferimento agli art. 3, 101, 102, 104 e 108 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 del decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 113, trasfuso nell'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, secondo il quale "i magistrati e i funzionari amministrativi sono responsabili delle liquidazioni e dei pagamenti da loro ordinati e sono tenuti al risarcimento del danno subito dall'erario a causa degli errori e delle irregolarità delle loro disposizioni, secondo la disciplina generale in tema di responsabilità amministrativa". La disposizione censurata, infatti, non ha alcun contenuto innovativo dell'ordinamento giuridico previgente e non ha, quindi, alcuna incidenza sulla questione della responsabilità dei magistrati per attività giudiziaria oggetto del giudizio a quo , la quale trova la sua soluzione nell'interpretazione dell'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina dettata in tema di responsabilità amministrativa ovvero di disposizioni non sottoposte a censura dal giudice a quo , il quale, inoltre, si esprime contraddittoriamente circa il carattere innovativo o meno delle disposizioni stesse.
Art. 3 cost. · Art. 101 cost. · Art. 102 cost. · Art. 104 cost.