Art. 31 — Indennità di trasferta e spese di spedizione
Per le notificazioni a richiesta d'ufficio e' dovuto dall'erario all'ufficiale giudiziario soltanto il pagamento delle indennita' di trasferta di cui all'articolo 35. Le spese di spedizione sono a carico dell'erario.
Testo vigente dal 15 giugno 2002
