Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 246 — Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso

La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonche' sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, e' liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all'UNEP. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art246 · fonte del testo

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