Testo unico spese di giustizia. (Testo A)

Art. 188 — Compensi ai concessionari

Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente. La misura del compenso e' fissata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

Testo vigente dal 15 giugno 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115~art188 · fonte del testo

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