Art. 194 t.u.s.l. — Misure per la limitazione dell'esposizione

Fermo restando l'obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l'adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro:

  • a)adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;
  • b)individua le cause dell'esposizione eccessiva;
  • c)modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.

Testo vigente dal 30 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81~art194 · fonte del testo

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