Il Consiglio superiore di sanita', in adunanza generale, ed il Consiglio provinciale di sanita', si riuniscono in sessione ordinaria una volta l'anno, nel mese di aprile; le sezioni del Consiglio superiore di sanita' due volte l'anno, nei mesi di giugno e di novembre. Straordinariamente i predetti consessi possono essere riuniti tutte le volte che ritengano necessario di convocarli, rispettivamente il Ministro per l'interno ed il prefetto. Per la validita' delle adunanze e' necessaria la presenza della meta' almeno dei rispettivi componenti, tranne i casi preveduti negli articoli 16 e 20. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti e, in caso di parita', prevale il voto del presidente. I membri non di diritto che non intervengano ad almeno tre adunanze consecutive senza giustificato motivo, decadono dalla carica. La decadenza e' pronunziata dal Ministro per l'interno o dal prefetto, sentiti gli interessati, a seconda che si tratti di componenti del Consiglio superiore o del Consiglio provinciale di sanita'.

Testo vigente dal 9 agosto 1934

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265~art21 · fonte del testo

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