[1](Art. 71 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 e art. 17 della legge 10 novembre 1949, n. 805)

[2]Sono esenti dall'imposta straordinaria di cui all'articolo precedente:

  • a)le societa' che, negli ultimi cinque anni, abbiano esercitato una attivita' limitata esclusivamente alla proprieta' ed alla gestione di beni immobili urbani, anche se nell'atto costitutivo siano state previste operazioni di commercio;
  • b)le societa' cooperative di consumo, produzione e lavoro, comprese le agricole, quelle edificatrici di case economiche e quelle di pesca, e i loro consorzi, nonche' le casse rurali e artigiane e le societa' mutue di assicurazione, che siano rette con i principi e con la disciplina della mutualita' e che operino effettivamente secondo questi principi. L'accertamento della sussistenza di tali requisiti, in caso di contestazione, spetta all'Amministrazione finanziaria sentito il Ministero del lavoro. Essi, nella determinazione dei requisiti, avranno anche riguardo alla entita' patrimoniale in confronto del numero dei soci;
  • c)le aziende dello Stato, delle Province e dei Comuni, gli enti autonomi esercenti un pubblico servizio; le partecipanze ed universita' agrarie; i consorzi di bonifica, miglioramento e irrigazione; le opere pie, gli istituti ed enti di beneficenza ed assistenza legalmente costituiti e riconosciuti; le societa' di mutuo soccorso; le fondazioni od istituti di diritto o di fatto che, pur senza rientrare nel novero delle istituzioni pubbliche di beneficenza, attendono, senza fine di lucro, ad opere filantropiche di assistenza ed educazione degli indigenti, infermi, orfani o fanciulli bisognosi, combattenti, reduci e partigiani e loro figli; gli enti il cui fine e' equiparato, a norma dell'articolo 29, lettera h) del Concordato, ai fini di beneficenza o di istruzione e gli assimilabili di altri culti; gli istituti pubblici di istruzione; i Corpi scientifici, le Accademie e Societa' storiche, letterarie, scientifiche, aventi scopi esclusivamente culturali; i benefici ecclesiastici maggiori o minori.

Testo vigente dal 10 maggio 1950

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1950-05-09;203~art78 · fonte del testo

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